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    Caccia di selezione in Molise, varato il regolamento.

    Disco verde dalla giunta regionale. A comunicarlo il consigliere regionale delegato alla Caccia, Cristiano Di Pietro.

    Pubblichiamo, di seguito, stralci del regolamento sul prelievo del cinghiale in selezione appena approvato dalla Giunta regionale del Molise.
    La Regione Molise esercita il coordinamento e il controllo sull’applicazione del presente Regolamento, ai sensi della vigente normativa.
    Il dirigente della Struttura competente:
    a) approva, per ogni Unità di Gestione di cui all’articolo 4, l’elenco dei cacciatori di selezione autorizzati al prelievo selettivo, dando priorità ai soggetti residenti nella Regione Molise;
    b) autorizza i corsi per cacciatore di selezione organizzati dagli AA.TT.CC., dagli Enti ed associazioni aventi, come fine istituzionale, la gestione faunistico – venatoria, la salvaguardia e la protezione delle specie selvatiche, nonché, previa verifica della coerenza dei piani di studio, riconosce l’equipollenza dei titoli abilitativi rilasciati da altre Regioni o Province ovvero dagli AA.TT.CC. o dalle associazioni di altre Regioni aventi il fine istituzionale di cui sopra;

    (Compiti degli Ambiti Territoriali di Caccia)
    I Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia:
    a) organizzano i corsi per cacciatore di selezione anche in collaborazione con le associazioni venatorie e di settore sulla base dei criteri stabiliti nel successivo art. 13;

    c) organizzano l’attività di prelievo assegnando le zone di caccia e i capi da abbattere, suddivisi per sesso e classi di età, a ogni cacciatore di selezione
    autorizzato, tramite i referenti di cui all’articolo 4 comma 6, sulla base della graduatoria di cui all’articolo 7, tenendo conto delle indicazioni pervenute
    dall’ISPRA;

    (Unità di gestione)
    1. La caccia di selezione al cinghiale è organizzata ed eseguita soltanto in apposite aree del territorio venabile, denominate Unità di Gestione.
    2. Ogni Unità di Gestione è suddivisa in zone di caccia dagli AA.TT.CC.; tali zone corrispondono al territorio da assegnare al singolo cacciatore di selezione.
    3. La suddivisione in zone di caccia di ogni Unità di Gestione è comunicata mediante cartografia adeguata alla Regione dagli AA.TT.CC., entro una settimana precedente la data d’inizio dell’attività di prelievo.
    4. Ogni cacciatore di selezione può iscriversi in una sola Unità di Gestione utilizzando l’apposito modulo predisposto della Regione e distribuito dagli
    AA.TT.CC.; questi ultimi, entro una settimana dalla data di inizio delle attività di prelievo, trasmettono copia dell’istanza alla struttura regionale competente.
    5. Ciascun Ambito Territoriale di Caccia individua, quali referenti per una o più Unità di Gestione, un dipendente o incaricato dell’A.T.C. ed un tecnico
    specializzato in gestione faunistica responsabile dell’accertamento dei capi abbattuti e della compilazione delle schede biometriche con valore di verbale di abbattimento e ne dà comunicazione alla Regione Molise.

    (Piano di prelievo)
    1. Sulla scorta dei dati trasmessi all’ISPRA, la Regione redige una proposta di piano di prelievo, articolata per Unità di Gestione; tale proposta riporta il numero di capi da abbattere e la loro ripartizione in classi di sesso e di età indicando il numero massimo di operatori ammessi al prelievo; detto piano è inviato all’ISPRA per l’acquisizione del relativo parere.
    Articolo 6
    (Periodi destinati al prelievo)
    1. La caccia di selezione può essere esercitata solo nel periodo di divieto della caccia al cinghiale e, comunque, nei periodi individuati nel calendario venatorio regionale. In prima applicazione, i periodi da destinare alla caccia di selezione sono stabiliti con apposita delibera di Giunta Regionale.
    Articolo 7
    (Assegnazione delle zone e dei capi)
    1. L’assegnazione delle zone di caccia e dei capi viene effettuata secondo una graduatoria comprendente il seguente ordine:
    – anzianità del porto d’armi;
    – ordine cronologico di presentazione della domanda.
    In caso di parità di punteggio, è data priorità al cacciatore più anziano.

    (Tecniche di prelievo selettivo)
    1. Gli abbattimenti possono essere effettuati soltanto in forma di caccia di selezione all’aspetto, esclusivamente all’interno della zona assegnata, senza l’uso di cani, fatta eccezione per il cane da traccia per il recupero dei capi feriti, con l’esclusione di qualsiasi tipo di battuta.
    2. L’accesso alla zona di caccia dovrà avvenire obbligatoriamente con arma scarica ed in custodia. Durante l’attività di cerca, e comunque durante
    qualsivoglia spostamento, l’arma, se carica, dovrà avere la sicura inserita; la sicura potrà essere disinserita solamente dopo l’osservazione del capo assegnato.
    3. E’ consentito esclusivamente l’utilizzo di armi a canna rigata (carabina) munite di cannocchiale di mira ammesse dalla normativa vigente in materia di prelievo venatorio.
    4. Durante l’esercizio della caccia di selezione il cacciatore deve essere munito dei bracciali e delle schede biometriche corrispondenti ai capi assegnati, nonché di binocolo o cannocchiale.
    5. E’ vietato collocare sostanze attrattive.
    6. Non è consentito condurre l’attività di cerca a bordo di qualsivoglia mezzo motorizzato.

    (Trattamento dei capi abbattuti)
    1. Effettuato l’abbattimento, prima di rimuovere l’animale, il cacciatore deve porre al capo abbattuto un bracciale numerato fornito dall’A.T.C., inserito al tendine di Achille di un arto posteriore. Il bracciale inamovibile dovrà evidenziare la data di abbattimento attraverso il taglio delle apposite linguine. Il capo deve essere consegnato al centro di raccolta entro 24 ore e ivi controllato entro 72 ore dal tecnico dell’A.T.C. responsabile dell’accertamento dei capi abbattuti o dal biometrista incaricato, che effettua i rilevamenti biometrici e biosanitari; solo dopo tali adempimenti l’animale sarà a disposizione del cacciatore.

    (Corsi di formazione per la caccia di selezione)
    1. L’abilitazione alla caccia di selezione per il cinghiale richiede la frequenza ad un corso di formazione della durata minima di 30 ore ed il superamento di un esame finale comprendente una prova orale ed una prova di tiro con carabina.
    2. I predetti corsi sono autorizzati dalla Regione Molise ed organizzati dalla stessa struttura regionale, dai Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia nonché dagli Enti, organismi ed associazioni aventi, come fine istituzionale, la gestione faunistico – venatoria, la salvaguardia e la protezione delle specie selvatiche.
    In via di prima applicazione sono automaticamente riconosciuti i titoli di abilitazione alla caccia di selezione già rilasciati dalle Province di Campobasso e Isernia.

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    1 Comment

    1. […] Caccia, Cristiano Di Pietro – Dopo l’istituzione e l’approvazione del relativo Regolamento con delibera di Giunta regionale n. 124 del giorno 11/04/2017, ho chiesto agli AA.TT.CC. di attivare […]

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